Onorevoli Colleghi! - Le condizioni di disagio psichiatrico e di turbe del comportamento alla base di molte situazioni patologiche che mettono a dura prova l'equilibrio della persona interessata e, spesso, della sua famiglia, sono in aumento e quindi non possono non richiedere interventi sempre più mirati e personalizzati non solo con farmaci adeguati ma, come riportato da numerosi studi internazionali, con un intervento psicoterapeutico adeguato, individuale o di gruppo, finalizzato al paziente e anche alla sua famiglia. Tra l'altro, con interventi mirati e appropriati di un lavoro psicoterapeutico efficiente si evitano ricorsi inopportuni alla ospedalizzazione mentre si attua un vero atto di prevenzione verso forme più gravi che arrivano fino alla psicosi.
      Assistiamo sempre più frequentemente alla comparsa di disturbi della personalità legati alle tossicodipendenza e ai disturbi del comportamento alimentare, campi nei quali la psicoterapia si è rivelata più efficace di qualsiasi trattamento farmacologico. Tutto ciò è ancora più evidente quando questi quadri si manifestano in età infantile.
      La crescente frequenza di queste situazioni viene a pesare sui servizi e sulle strutture pubblici-sanitari che nella maggior parte dei casi, non sono sempre in

 

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grado né di supportare il numero delle richieste di accesso, in forte aumento, né di offrire interventi psicoterapeutici strutturati. Scopo di questa proposta di legge è quello, sulla base dei presupposti accennati, di predisporre norme per il riconoscimento del diritto di accesso alle prestazioni psicoterapeutiche nell'ambito di strutture sanitarie private accreditate che dovranno richiedere l'autorizzazione a fornire prestazioni di assistenza psicoterapeutica, a carico del servizio sanitario nazionale, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La procedura di accreditamento deve rispondere a criteri di rigidità e di restrizione e deve essere valutata dalle aziende sanitarie nazionali, in collaborazione con le cattedre di psichiatria. Inoltre il rilascio della relativa autorizzazione deve essere a carattere temporaneo e revisionabile. Deve, quindi, essere individuato un sistema di monitoraggio e di controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerta ai pazienti dalle medesime strutture private e dagli stessi professionisti accreditati, assicurando nel contempo la valutazione dei programmi terapeutici e il coordinamento con le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale. Tale sistema di monitoraggio deve essere supervisionato da un professionista di comprovata esperienza che abbia la qualifica riconosciuta di psicoterapeuta.
      I centri di psicoterapia all'interno di strutture sanitarie private accreditate possono fornire interventi psicoterapeutici secondo piani stabiliti in accordo con le ASL e che individuano sin dall'inizio i tempi, gli obiettivi specifici e le relative modalità di intervento. Inoltre tali interventi devono essere forniti da psicoterapeuti che abbiano una pratica certificata di almeno cinque anni in questo campo.
      L'articolo 1 della presente legge afferma il diritto di tutti i cittadini che possono trarne giovamento, a scegliere la via più idonea del trattamento psicoterapeutico.
      L'articolo 2 attribuisce ai servizi delle ASL l'erogazione del trattamento e la verifica della indicazione alla psicoterapia nonché la responsabilità di concedere l'autorizzazione all'accesso a tale trattamento spesso strutture private accreditate.
      L'articolo 3 indica le condizioni per l'accreditamento dei professionisti e delle strutture interessate ad erogare trattamenti psicoterapeutici in convenzione.
      L'articolo 4 segnala la necessità di considerare le prestazioni di assistenza psicoterapeutica come prestazioni al cui costo l'utente partecipa e affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di organizzare il sistema delle convenzioni, della loro utilizzazione e del loro controllo.
      L'articolo 5 propone una regolamentazione delle attività di tirocinio previste per gli allievi delle scuole di specializzazione in psicoterapia riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca ampliando, anche per questa via, la possibilità di offrire risposte psicoterapeutiche strutturate nei servizi pubblici e privati accreditati.
      L'articolo 6, in fine, indica la copertura finanziaria della proposta di legge.
 

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